Da questa pagina puoi consultare le operazioni di cessione anno per anno.
Cos'è una cessione di crediti?
La cessione di crediti è un'operazione mediante cui il creditore (il “Cedente”) trasferisce il proprio diritto di credito ad un soggetto terzo (il “Cessionario”). A seguito dell’operazione, il Cessionario diviene titolare del credito e ha il diritto di riscuotere il credito dal debitore ceduto.
Non è necessario il consenso del debitore alla cessione, ma quest’ultimo deve essere portato a conoscenza del trasferimento. Nel caso di cessione di crediti disciplinata dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB), il Cessionario dà notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'Avviso di Cessione dei crediti (avviso in cui sono elencate le caratteristiche comuni a tutti i crediti oggetto di cessione).
Generalmente, il Cessionario provvede all’invio di una specifica comunicazione personalizzata alla clientela coinvolta nell’operazione di cessione, al fine di rendere maggiormente noto il suo subentro.
Cos'è una cessione di rapporti giuridici?
La cessione di rapporti giuridici (o anche “Contratti”) è un’operazione mediante cui una parte di un contratto (il “Cedente”) trasferisce tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stesso ad un soggetto terzo (il “Cessionario”). A seguito dell’operazione, il Cedente perde così la titolarità del rapporto con il cliente che viene acquisita dal Cessionario.
Nel caso di cessione di rapporti giuridici disciplinata dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB), il Cessionario dà notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'Avviso di Cessione dei Contratti (avviso in cui sono elencate le caratteristiche comuni a tutti i rapporti giuridici oggetto di cessione).
Generalmente, il Cessionario provvede altresì all’invio di una specifica comunicazione personalizzata alla clientela coinvolta nell’operazione di cessione, al fine di rendere maggiormente noto il suo subentro.
Cos’è un’operazione di cartolarizzazione dei crediti?
Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti sono regolate in Italia dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (c.d. Legge Cartolarizzazioni).
Attraverso un’operazione di cartolarizzazione, il creditore (“Cedente”) cede i propri crediti ad una Società Veicolo (Cessionaria, anche indicata con l’acronimo “SPV”, Special Purpose Vehicle), che, al fine di pagarne il prezzo di acquisto, emette titoli cosiddetti ABS (asset backed securities), ossia strumenti finanziari supportati da attivi (nello specifico crediti), che vengono sottoscritti da investitori professionali.
Nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione, la SPV dà notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'Avviso di Cessione (avviso in cui sono elencate le caratteristiche comuni a tutti i crediti oggetto di cessione).
Generalmente, la SPV invia al debitore una comunicazione personalizzata al fine di rendere maggiormente noto il suo subentro.
La legge dispone che le SPV debbano incaricare una banca o un intermediario finanziario per svolgere i servizi di riscossione dei crediti (cd. “Servicer”). Il Servicer può anche avvalersi di uno o più ausiliari per gestire il recupero dei crediti, opportunamente comunicati ai debitori.
Quali sono gli impatti sul cliente debitore a seguito della cessione del suo rapporto o del solo credito?
A seguito della cessione del suo credito/rapporto giuridico, il debitore diventa obbligato nei confronti del nuovo creditore (Cessionario) e dovrà quindi versare l'importo dovuto a quest’ultimo, nel rispetto degli accordi con il precedente creditore (Cedente).
La cessione non determina modifiche al piano di rimborso/ammortamento del credito pattuito con la Cedente. Allo stesso modo, la cessione del credito non comporta per il cliente debitore alcun cambiamento gestionale o operativo e restano invariate le condizioni pattuite con il Cedente
Chi è il Servicer nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazioni?
Il Servicer è il soggetto che deve essere nominato dalle società veicolo che acquistano crediti (Cessionarie, anche indicate con l’acronimo “SPV”, Special Purpose Vehicles) nel contesto di operazioni di cartolarizzazione, per lo svolgimento dell’attività di riscossione dei crediti.
Ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (c.d. Legge Cartolarizzazioni) il Servicer deve essere necessariamente una banca o un intermediario finanziario iscritto nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario.
Il Servicer può anche avvalersi di uno o più ausiliari per gestire il recupero dei crediti.