Piano d’Azione ex art. 28 regolamento BMR

PIANO D’AZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI NEI PRODOTTI FINANZIARI ADOTTATO DA ILLIMITY AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO BMR E DELL’ART. 118-BIS DEL TUB


1.1 Introduzione e normativa di riferimento


In data 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento BMR, che ha introdotto disposizioni riguardanti l’utilizzo di Indici di riferimento (c.d. Benchmark) da parte dei soggetti vigilati (fra i quali rientrano le banche e le società di gestione del risparmio).


Il Regolamento BMR prevede, inter alia, all’art. 28 paragrafo 2, l’obbligo per le entità sottoposte a vigilanza, che utilizzano Indici di riferimento, di predisporre e mantenere solidi piani scritti, che specifichino le azioni che si intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un Indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito, designando altresì, ove possibile e opportuno, uno o più Indici di riferimento alternativi che possano essere utilizzati in sostituzione degli Indici oggetto di sostanziale variazione o cessazione (i “Piani d’Azione”).


Inoltre, in data 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo articolo 118-bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – Testo Unico Bancario (il “TUB”), il quale stabilisce che i soggetti tenuti alla redazione dei Piani d’Azione debbano altresì pubblicarli, anche per estratto, sul proprio sito web e mantenerli costantemente aggiornati, comunicando detti aggiornamenti alla clientela alla prima occasione utile e comunque almeno una volta l’anno.


Il medesimo art. 118-bis del TUB ha richiesto agli intermediari di prevedere, nei contratti dei Prodotti indicizzati, opportune clausole di riserva che consentano di individuare, anche tramite rinvio ai Piani d’Azione, le modifiche all'Indice di riferimento o l'Indice sostitutivo per le ipotesi, rispettivamente, di sostanziale variazione o di cessazione dell'Indice di riferimento applicato al contratto per la determinazione del tasso di interesse (c.d. “Clausole di riserva” o “Clausole di fallback”).


In conformità all’art. 118-bis del TUB, in caso di Sostanziale variazione o Cessazione di un Indice di riferimento, gli intermediari sono, infine, tenuti a comunicare alla propria clientela, entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell’evento e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa bancaria tempo per tempo vigente, l’Indice modificato o l’Indice sostitutivo cui si farà riferimento nel determinare l’importo da corrispondere in relazione allo specifico contratto interessato.


Al fine di conformarsi alle previsioni normative introdotte dal Regolamento BMR e dall’art. 118-bis del TUB, appena brevemente descritte la Banca ha adottato un proprio Piano d’Azione, di cui il presente documento rappresenta un estratto, che disciplina le attività che porrà in essere qualora uno o più Indici di riferimento utilizzati nei propri Prodotti dovessero subire delle Sostanziali variazioni ovvero cessino di essere forniti.



1.2 Processo adottato per i casi di Sostanziale variazione o Cessazione di un Indice di riferimento


1.2.1 Fase di monitoring e rilevazione di eventi rilevanti

La Banca monitora costantemente la disponibilità su base continuativa degli Indici di riferimento utilizzati nei propri Prodotti, al fine di rilevare il verificarsi di casi di Sostanziale variazione o Cessazione degli Indici di riferimento, nonché di Indisponibilità temporanea degli stessi.



A. Per Sostanziale variazione di un indice di riferimento si intendono le c.d. “modifiche rilevanti” della metodologia utilizzata per la determinazione dell’indice stesso, come definita dall’Amministratore dell’Indice (es., nel caso in cui un Amministratore di un Indice decida di implementare una nuova metodologia che comporti un cambiamento sostanziale dell'interesse sottostante che l’Indice intende misurare). Non rilevano, pertanto, le variazioni quantitative dell’Indice dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del relativo parametro.



B. Per Cessazione di un Indice di riferimento si intende il venire meno, in modo permanente o per un periodo di tempo indefinito, della rilevazione o determinazione del parametro. In particolare, i casi di Cessazione dell’Indice di riferimento includono i seguenti eventi e/o circostanze:



  • una dichiarazione o pubblicazione di informazioni da parte dell’Autorità competente per l’Amministratore dell’Indice di riferimento in cui si annuncia che l’Indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti;
  • una dichiarazione o pubblicazione di informazioni da parte dell’Amministratore dell’Indice di riferimento, o di una persona che agisce per suo conto, in cui si annuncia che l’Amministratore dell’Indice di riferimento procederà alla liquidazione ordinata dell’Indice di riferimento o cesserà di fornire, in via definitiva, o per un periodo di tempo illimitato, l’Indice di riferimento...
  • una dichiarazione o pubblicazione di informazioni da parte dell’Autorità competente per l’Amministratore dell’Indice di riferimento (o di qualsiasi soggetto con autorità sull’Amministratore dell’Indice di riferimento in materia di insolvenza o risoluzione) in cui si annuncia che l’Amministratore dell’Indice di riferimento darà avvio alla liquidazione ordinata dell’Indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato l’Indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l’Indice di riferimento;
  • una decisione dell’Autorità competente per l’Amministratore dell’Indice di riferimento di revocare o sospendere l’autorizzazione di quest’ultimo, ovvero il riconoscimento in caso di amministratore ubicato in un paese terzo, o di richiedere la cessazione dell’avvallo in caso di Indice di riferimento fornito in un paese terzo, a condizione che, al momento della revoca, sospensione o cessazione dell’avallo, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l’Indice di riferimento, e l’Amministratore dell’Indice di riferimento darà avvio alla liquidazione ordinata dell’Indice di riferimento, o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato l’Indice di riferimento, o determinate scadenze o valute per le quali l’Indice di riferimento è calcolato.

1.2.2 Esecuzione del Piano d’Azione

Qualora la Banca venga a conoscenza della Cessazione o Sostanziale variazione di un Indice di riferimento in uso, si adopera per l’esecuzione delle attività necessarie a garantire un’ordinata transizione dall’Indice di riferimento originario applicato al prodotto interessato all’Indice di riferimento sostitutivo, ovvero all’Indice di riferimento come calcolato a seguito di Sostanziale variazione, in conformità a quanto previsto ai successivi paragrafi 1.2.3 e 1.3.



1.2.3 Individuazione del nuovo Indice di riferimento sostitutivo a seguito di Cessazione o Sostanziale variazione

In caso di Cessazione di uno o più Indici di riferimento utilizzati nei Prodotti, la Banca applica, quale Indice di riferimento sostitutivo, l’Indice individuato secondo i criteri definiti nel presente Piano d’Azione come previsto nella tabella di cui al successivo paragrafo 1.3.


Nel selezionare i possibili Indici di riferimento alternativi la Banca tiene in considerazione le eventuali raccomandazioni fornite dall’Autorità Competente, dalle Banche Centrali, da eventuali associazioni di categoria o gruppi di lavoro appositamente costituiti (come, ad esempio, il Working Group on euro risk-free rates, il “Working Group”), ovvero dall’Amministratore stesso per le diverse tipologie di prodotto e mercato, con l’intento di adottare Indici che riflettano la natura, la struttura e la diffusione sul mercato degli Indici di riferimento adottati, neutralizzando o minimizzando l’impatto economico della sostituzione dell’Indice sia per la Banca sia per i clienti interessati. in assenza di tali raccomandazioni, la Banca individua come Indici alternativi Indici che siano conformi al Regolamento BMR, ovvero il cui Amministratore o l’Indice stesso siano presenti nel Registro ESMA così come previsto dall’art. 36 del Regolamento BMR, e che siano coerenti in termini di natura, struttura, caratteristiche e diffusione sul mercato dell’Indice in via di cessazione.


Per quanto concerne la Sostanziale variazione dell’Indice di riferimento, invece, la Banca, di norma, adotta il medesimo Indice di riferimento calcolato sulla base della nuova metodologia utilizzata dal relativo Amministratore. Tuttavia, ove l’Autorità competente e/o le principali banche italiane che utilizzano l’Indice di riferimento soggetto a Sostanziale variazione raccomandino di utilizzare e/o adottino un Indice diverso dall’Indice calcolato sulla base della nuova metodologia, la Banca adotterà, al posto di quest’ultimo, l’Indice raccomandato o adottato dall’Autorità competente o, in mancanza, l’Indice adottato dalle principali banche italiane che utilizzano l’Indice di riferimento soggetto a Sostanziale variazione, a condizione – in tale ultimo caso – che almeno due di tali banche italiane siano qualificate come significative ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.



1.2.4 Informativa alla clientela

Entro trenta (30) giorni dalla Data di Efficacia, la Banca comunica, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente concordato, alla clientela interessata (i.e., titolare di Prodotti a cui è applicato l’Indice di riferimento oggetto di Cessazione o Sostanziale variazione), a seconda del caso:



(i) l’Indice di riferimento sostitutivo; o
(ii) la Sostanziale variazione dell’Indice di riferimento e il conseguente Indice modificato;

nonché:

(a) la Data di Efficacia; e
(b) la facoltà di esercitare il diritto di recesso insieme alle relative le modalità per farlo, conformemente a quanto stabilito nel contratto.



Con riferimento al caso di Indisponibilità temporanea, la Banca fornirà comunicazione al cliente, anche successivamente, ove non sia possibile fornirla in via preventiva.



1.2.5 Fattore di aggiustamento

Individuato l’Indice di riferimento sostitutivo o l’Indice modificato a seguito di Sostanziale variazione da applicare ai Prodotti a cui era applicato l’Indice di riferimento originario, la Banca valuta – qualora tale possibilità sia prevista a livello contrattuale – la necessità di applicare a detti Indici un fattore di aggiustamento (spread adjustment), che potrà assumere valore positivo, negativo o pari a zero, finalizzato a neutralizzare o minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, l’eventuale trasferimento di valore tra le parti conseguente alla sostituzione dell’Indice di riferimento o alla sua Sostanziale variazione, a seconda del caso.


Il fattore di aggiustamento sarà assunto in conformità alle determinazioni eventualmente fornite da organizzazioni o associazioni internazionali di categoria riconosciute sul mercato per competenza in materie finanziarie.



1.2.6 Monitoraggio e aggiornamento del Piano d’Azione

La Banca monitora costantemente la validità del Piano d’Azione.


In caso di modifiche e/o novità normative, eventi legati alle condizioni di mercato, modifiche organizzative e/o all’operatività della Banca che impattino, in qualsiasi modo, sugli Indici di riferimento adottati, nonché qualora vengano applicati ai Prodotti offerti nuovi Indici di riferimento, la Banca provvede ad aggiornare il Piano d’Azione, portando all’attenzione della clientela i relativi aggiornamenti alla prima occasione utile e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.



1.3 Tabella sostituzione Indici di riferimento adottati


Nella tabella seguente sono riportati gli Indici di riferimento attualmente utilizzati da illimity Bank S.p.A. con riferimento ai propri Prodotti, nonché, ove individuato, il corrispondente Indice di riferimento sostitutivo che sarà applicato in caso di Cessazione o, in alternativa, i criteri a cui dovrà attenersi la Banca per l’individuazione dell’Indice di riferimento sostitutivo.



Tabella
Indice di riferimento adottato Indice di riferimento sostitutivo/criteri per l’individuazione dell’Indice di riferimento sostitutivo Fattore di aggiustamento (spread adjustment)/criteri per la determinazione del fattore di aggiustamento
EURIBOR Euro InterBank Offered Rate €STR Euro Short-Term Rate Criteri di cui al Par. 1.2.5
€STR Euro Short-Term Rate Criteri di cui al Par. 1.2.3 Criteri di cui al Par. 1.2.5
SOFR Term Criteri di cui al Par. 1.2.3 Criteri di cui al Par. 1.2.5


1.4 Indisponibilità temporanea dell’Indice di riferimento


Una situazione di Indisponibilità temporanea si verifica quando l’Amministratore dell’Indice di riferimento dichiara di non essere transitoriamente in grado di fornire l’Indice di riferimento.


Qualora si verifichi una situazione di Indisponibilità temporanea di un Indice di riferimento – come eventualmente sostituito con l’Indice di riferimento sostitutivo/Indice di riferimento calcolato sulla base della nuova metodologia a seguito di Sostanziale variazione dello stesso –, la Banca:



  • in primo luogo, si conformerà alle istruzioni fornite dall’Amministratore dell’Indice di riferimento per la gestione dell’Indisponibilità temporanea dell’Indice di riferimento (istruzioni di contingency); o
  • in assenza di indicazioni da parte dell’Amministratore, la Banca applicherà, per tutto il periodo di temporanea indisponibilità dell’indice di riferimento, l’Indice Sostitutivo previsto nel Piano per i casi di cessazione dell’indice di riferimento unitamente all’eventuale Aggiustamento. Laddove quest’ultimo non risulti ancora definito verrà applicata l’ultima rilevazione disponibile dell’indice di riferimento, fino al momento in cui lo stesso non tornerà disponibile. La Banca fornirà al cliente tempestiva comunicazione, anche successivamente ove non sia possibile fornirla in via preventiva.


GLOSSARIO



Definizioni
Definizioni Descrizione
Amministratore dell’Indice di riferimento (o Amministratore) La persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un Indice di riferimento ai sensi del Regolamento BMR.
Autorità competente per l’Amministratore (o Autorità competente) L’autorità nazionale competente designata da uno Stato Membro come responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al Regolamento BMR, nonché l’ESMA in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici.
Per l’amministratore dell’indice di riferimento Euribor (i.e., l’EMMI, European Money Markets Institute) l’Autorità competente è l’ESMA.
Banca illimity Bank S.p.A.
Cessazione dell’Indice di riferimento Uno degli eventi e/o circostanze di cui agli articoli 23-ter, par. 2, e 23-quater, par. 1, del Regolamento BMR, come di tempo in tempo in vigore (quali la cessazione permanente della rilevazione o determinazione dell’indice di riferimento), anche ove l’indice di riferimento non sia soggetto alla sostituzione legale.
Contratto Finanziario Un contratto in base ai quali un creditore concede o s'impegna a concedere un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, a fronte della quale il debitore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali.
Data di Efficacia Data di effettiva Cessazione o Sostanziale variazione dell’Indice di riferimento.
Indice di riferimento (o Benchmark, o semplicemente Indice) Un Indice di riferimento (o Benchmark) è un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.
Indice di riferimento critico (o benchmark critico) Un Indice di riferimento diverso da un Indice di riferimento basato su dati regolamentati e individuato come tale dalla Commissione.
Indice di riferimento sostitutivo Indice di riferimento che viene applicato in sostituzione dell’Indice di riferimento adottato per il Prodotto al verificarsi della Cessazione dell’Indice di riferimento.
Indisponibilità temporanea Con riferimento a un Indice di riferimento, la transitoria impossibilità da parte dell’Amministratore di fornire l’Indice di riferimento.
Piano d’Azione (o Piano di Gestione dei Benchmark) Piano scritto previsto ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento BMR che specifica le azioni che la Banca pone in essere in caso di Sostanziale variazione o di Cessazione dell’Indice di riferimento.
Prodotto (o Prodotto finanziario) Indica indistintamente sia i Contratti Finanziari che gli Strumenti Finanziari.
Regolamento BMR Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come Indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.
Sostanziale variazione dell’Indice di riferimento La modifica rilevante della metodologia per la determinazione dell’Indice di riferimento, come definita e comunicata dall’Amministratore ai sensi del Regolamento BMR.
Sono escluse le variazioni quantitative dell’Indice stesso dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.
Strumento Finanziario Uno degli strumenti finanziari elencati nell’Allegato 1 Sezione C – Strumenti Finanziari della Direttiva 2014/65/UE (MIFID II), tra i quali rientrano i contratti che regolano le operazioni su strumenti derivati non regolamentati e le quote di fondi di investimento.